Sez. 4, Sentenza n. 46520 del 29/10/2003 Cc. (dep. 04/12/2003) Rv. 226602 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - OBLAZIONE | Oblazione facoltativa - Reati puniti con l'ammenda o con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità - Parificazione con i reati puniti con pena alternativa - Ammissibilità dell'oblazione facoltativa.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - OBLAZIONE
L'oblazione facoltativa di cui all'art. 162-bis cod. pen. trova applicazione anche nei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell'art. 58 comma 1 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 53, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)