Sez. 4, Sentenza n. 19200 del 12/04/2016 Cc. (dep. 09/05/2016) Rv. 266845 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazioni - Procedimento - Udienza camerale - Disciplina per la discussione nel dibattimento - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO
In materia di impugnazione delle misure cautelari non si applica la disciplina prevista per lo svolgimento della discussione in dibattimento dall'art. 523 cod. proc. pen., secondo il quale è possibile la replica ed in ogni caso l'imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano, in quanto tale disposizione non trova applicazione nei procedimenti in camera di consiglio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame di far discutere prima il difensore ricorrente e, dopo, il pubblico ministero che non era a conoscenza dei motivi del ricorso fino all'inizio dell'udienza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)