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Sez. 4, Sentenza n. 12482 del 02/02/2011 Cc. (dep. 28/03/2011) Rv. 250129 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazioni - Procedimento - Udienza camerale - Disciplina per la discussione nel dibattimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250129-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO

La disciplina prevista per lo svolgimento della discussione in dibattimento dall'art. 523 cod. proc. pen., secondo il quale è possibile la replica ed in ogni caso l'imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano non trova applicazione nei procedimenti in camera di consiglio. (Fattispecie nella quale il ricorrente lamentava che i difensori degli indagati non avevano concluso per ultimi, e che una espressa richiesta di replica, dopo le conclusioni del P.M., era stata respinta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)