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Sez. 6, Sentenza n. 9250 del 26/01/2005 Cc. (dep. 09/03/2005) Rv. 230939 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - appello - decisione - procedimento | Udienza camerale - Applicabilità della disciplina stabilita per la discussione nel dibattimento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230939-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - appello - decisione - procedimento

Nei procedimenti in camera di consiglio non trova applicazione la disposizione, prevista a pena di nullità, secondo cui nella discussione l'imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano, riferendosi tale disciplina al dibattimento (art. 523 comma quinto cod. proc. pen.); infatti, nella discussione orale in camera di consiglio, trattandosi di una procedura più snella, la nullità consegue solo nell'ipotesi prevista dal combinato disposto dell'art. 127 commi terzo e quinto cod. proc. pen., qualora il difensore comparso non sia sentito dal giudice, restando quindi irrilevante l'ordine degli interventi. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto la nullità dell'ordinanza del tribunale per violazione dell'ordine degli interventi nell'udienza camerale conseguente a riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)