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Sez. 2, Sentenza n. 5363 del 17/11/1978 (Rv. 395134 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE DETERMINATE - SCARICAZIONE DELLE MERCI: DEPOSITO E VENDITA - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA - AFFIDAMENTO DEL CARICO ALL'IMPRESA DI SBARCO - COSTITUZIONE DI UN CONTRATTO DI DEPOSITO A FAVORE DEL TERZO DESTINATARIO - RESPONSABILITA DEL VETTORE PER GLI AMMANCHI E LE AVARIE CONSTATATE ALL'ATTO DELLA RICONSEGNA - PERSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395134-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE DETERMINATE - SCARICAZIONE DELLE MERCI: DEPOSITO E VENDITA - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA - AFFIDAMENTO DEL CARICO ALL'IMPRESA DI SBARCO - COSTITUZIONE DI UN CONTRATTO DI DEPOSITO A FAVORE DEL TERZO DESTINATARIO - RESPONSABILITA DEL VETTORE PER GLI AMMANCHI E LE AVARIE CONSTATATE ALL'ATTO DELLA RICONSEGNA - PERSISTENZA - LIMITI.*

Il vettore marittimo, con l'affidamento del carico all'impresa di sbarco, pone in essere un contratto di deposito a favore del terzo destinatario della merce, che non assorbe ne sostituisce il rapporto fra esso vettore e il destinatario, derivante dall'originario contratto di trasporto, e pertanto non lo esime da responsabilita per gli ammanchi e le avarie constatate all'atto della riconsegna della merce al ricevitore, salvo che dimostri che essi si siano verificati successivamente all'affidamento delle cose trasportate all'impresa di sbarco. (Conf 2798/69, mass n 342564).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 422, Cod. Navig. art. 442, Cod. Navig. art. 454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)