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Sez. 1, Sentenza n. 2798 del 24/07/1969 (Rv. 342564 - 01)

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - TRASPORTO DI COSE IN GENERE - RESPONSABILITA DEL VETTORE PER PERDITA E AVARIE - SBARCO DI AMMINISTRAZIONE - EFFETTI- SOSTITUZIONE DELL'ORIGINARIO RAPPORTO TRA VETTORE E DESTINATARIO - ESCLUSIONE - PERDITE ED AVARIE ALL'ATTO DELLA RICONSEGNA AL RICEVITORE - RESPONSABILITA DEL VETTORE MARITTIMO - LIMITI*
Stato
decisa il 1969-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342564-01

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - TRASPORTO DI COSE IN GENERE - RESPONSABILITA DEL VETTORE PER PERDITA E AVARIE - SBARCO DI AMMINISTRAZIONE - EFFETTI- SOSTITUZIONE DELL'ORIGINARIO RAPPORTO TRA VETTORE E DESTINATARIO - ESCLUSIONE - PERDITE ED AVARIE ALL'ATTO DELLA RICONSEGNA AL RICEVITORE - RESPONSABILITA DEL VETTORE MARITTIMO - LIMITI*

Nei porti nei quali vige il C.d. 'sbarco di amministrazioné il vettore marittimo con l'affidamento del carico all'impresa di sbarco pone in essere un contratto di deposito a favore del terzo destinatario della merce, che non assorbe, ne sostituisce il rapporto fra esso vettore ed il destinatario derivante dall'originario contratto di trasporto e, pertanto, non lo esime dalla responsabilita per gli ammanchi e le avarie eventualmente constatate all'atto della riconsegna delle merci al ricevitore, salvo che dimostri che tali ammanchi e tali avarie si siano verificate successivamente all'affidamento della merce alla impresa di sbarco. (V. 3253-62 1862-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 422, Cod. Navig. art. 454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)