Sez. L, Sentenza n. 5209 del 05/05/1993 (Rv. 482229 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza -"Ultra ed extra petita" | Configurabilità - Condizioni - Mutamento della "causa petendi" esorbitando dai limiti della mera qualificazione della domanda - Rilevanza - Fattispecie relativa all'accertamento di un unico ininterrotto rapporto di lavoro subordinato sotto il profilo della responsabilità del cessionario ex art. 2112 cod. civ. sul presupposto di un trasferimento di azienda mai allegato.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza -"Ultra ed extra petita"
La violazione del principio fondamentale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si verifica non soltanto nei casi in cui il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni delle parti, ma anche quando, esorbitando dai limiti della mera qualificazione della domanda, il medesimo proceda ad un mutamento della stessa, sostituendo la "causa petendi" dedotta in giudizio con una differente, basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti. (La S.C. ha confermato la sentenza del giudice di appello, che ha ravvisato la violazione del suddetto principio per un caso in cui la pretesa fondata sullo svolgimento di un unico ininterrotto rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto era stata accolta dal primo giudice - sul presupposto della esistenza di un trasferimento di azienda, mai allegato dal ricorrente - sotto il profilo della responsabilità del cessionario dell'azienda stessa, ex art. 2112 cod. civ., per i debiti maturati a carico dell'originario datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)