Sez. L, Sentenza n. 11121 del 26/10/1995 (Rv. 494376 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Configurabilità - Estremi - Sostituzione della "causa petendi" dedotta con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti - Inclusione - Fattispecie relativa a deduzione di nullità della clausola di distribuzione dell'orario di lavoro, ai fini della domanda di retribuzione per il contratto a tempo pieno, seguita da accertamento del diritto a differenze retributive per maggiore penosità del lavoro svolto.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
La violazione del principio fondamentale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si verifica non soltanto nei casi in cui il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni delle parti, ma anche quando, esorbitando dai limiti della mera qualificazione della domanda, il medesimo proceda ad un mutamento della stessa, sostituendo la "causa petendi" dedotta in giudizio con una differente, basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti. (Nella specie, era stato fatto valere in giudizio il diritto di una lavoratrice assunta a tempo parziale alla retribuzione per il contratto a tempo pieno, assumendosi la nullità della clausola di distribuzione dell'orario di lavoro; la sentenza dei giudici di merito - cassata dalla S.C. - ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto a differenze retributive per la maggiore penosità del lavoro svolto, senza statuire sulla validità del contratto stipulato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)