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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 16 dicembre 1976, causa 38/76

Decisione
decisa il 1976-12-16
ECLI
ECLI:EU:C:1976:190

Epigrafe

Nel procedimento 38-76, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht (tribunale finanziario) di Dusseldorf nella causa dinanzi ad esso pendente fra INDUSTRIEMETALL LUMA GMBH, con sede in Dusseldorf, e HAUPTZOLLAMT DUISBURG (ufficio principale della dogana), domanda vertente sull'interpretazione della voce 73.02 G in relazione alla nota 1 c (n. 73.02) della tariffa doganale comune, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori: P. Pescatore, presidente di sezione; A. J. Mackenzie Stuart e A. Touffait, giudici; avvocato generale: F. Capotarti ; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento scritto

paragrafo 1
La Luma GmbH (in prosieguo Luma), con sede in Dusseldorf, da vari anni importa in Germania rottame, cascami e scarti di ferro provenienti dal Regno Unito. Il materiale viene rifuso in Inghilterra, colato e trasportato in forma di placche con scanalature, dette salmoni. Le percentuali di metallo contenute nel materiale importato sono variabili, e dipendono dalla qualità e dalla composizione dei materiali di base; caratteristica del materiale è una percentuale relativamente alta di tungsteno (30/40 %), una percentuale di cobalto del 5/10 % ed una percentuale di carbonio inferiore all'1,9 %.
paragrafo 2
Il 23 marzo 1972, la Luma sdoganava all'ufficio doganale di Duisburg-Ruhrort una partita di rottame proveniente dall'Inghilterra, per complessivi 20379 kg, venduta dal fornitore inglese come «materiale rifuso contenente tungsteno». La Luma dichiarava in dogana trattarsi di «scarti e rottame di ferro e di acciaio provenienti da leghe d'acciaio»; l'ufficio doganale, senza effettuare controlli, classificava il materiale sotto la voce 73.15 B I b) 1 aa) (cascami lingottati) della tariffa doganale comune, esente da dazio.
paragrafo 3
Un successivo controllo dei servizi tecnici della dogana metteva in luce che il materiale, contenente il 30/33 % di tungsteno, aveva anche una percentuale di cobalto superiore al 10 %. Su parere emesso il 9 gennaio 1973 dal zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt (istituto tecnico doganale di controllo e d'insegnamento) di Colonia, l'ufficio doganale di Duisburg-Ruhrort, con decisione di modifica del 15 febbraio 1973, classificava i prodotti importati dalla Luma sotto la voce 73.02 G (ferro-leghe), giacché contenevano più del 10 % d'elementi di lega, voce che la tariffa doganale comune assoggetta ad un'aliquota di dazi autonomi e di dazi convenzionali pari al 7 % ; quindi alla Luma si ingiungeva di pagare un dazio pari a 7807,37 DM.
paragrafo 4
Il 18 marzo 1973 la Luma presentava reclamo contro la decisione di modifica dinanzi all'ufficio doganale centrale di Duisburg, reclamo respinto il 27 luglio 1973.
paragrafo 5
Il 10 agosto 1973 la Luma adiva il Finanzgericht di Dusseldorf.
paragrafo 6
A sostegno della propria azione, la Luma allegava che il prodotto importato era rottame di lega d'acciaio contenente tungsteno e — occasionalmente — cobalto; tale prodotto non è contemplato da alcuna voce tariffaria e quindi, secondo la norma generale n. 4 per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale, classificato come cascami lingottati della voce 73.15 B I b) 1 aa). Tale assunto troverebbe conferma nel parere di classificazione del 20 ottobre 1970 del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune. D'altro canto, il prodotto litigioso non potrebbe, per la sua natura, per il suo impiego e per la sua designazione, rientrare nelle ferro-leghe come «prodotto ferroso greggio di fonderia» ai sensi della nota 1 c) del capitolo 73.
paragrafo 7
L'ufficio doganale centrale di Duisburg, invece, ritiene che sussistano i presupposti materiali di cui alla nota 1 c) del cap. 73 della tariffa doganale comune, secondo cui sono ferro-leghe i prodotti ferrosi greggi di fonderia che contengano, in peso, più del 10 % del totale di elementi di lega. La possibilità di classificare le merci sotto la voce 73.02 G è quindi evidente, il che esclude che si applichi la norma generale n. 4. Questa conclusione troverebbe conferma nelle note esplicative della tariffa doganale relative alla voce 73.15. Il parere di classificazione del comitato per la nomenclatura del 20 ottobre 1970 non è pertinente: esso si riferisce a un prodotto di rifusione con una percentuale massima di cobalto del 10 %.
paragrafo 8
Il Finanzgericht di Dusseldorf, IV sezione, ritenendo che, per risolvere questa controversia, fosse necessario stabilire come si dovevano interpretare e delimitare reciprocamente le voci 73.02 e 73.15 B I b) 1 aa) della tariffa doganale comune, con ordinanza 9 aprile 1976 decideva, in applicazione dell'art. 177 del trattato CEE, di sospendere il procedimento finché la Corte di giustizia non si fosse pronunciata sulla seguente questione:
paragrafo 9
«Se la tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che l'espressione “ferroleghe” di cui alla voce 73.02 della suddetta tariffa si riferisce, tenuto conto della nota 1, c) del capitolo 73, ai soli prodotti ricavati in quanto tali da metalli nuovi o da minerali metalliferi e che, in vista della loro utilizzazione nella fabbricazione dell'acciaio, appaiano caratterizzati da percentuali fisse e costanti di diversi elementi di lega, oppure nel senso che essa può riferirsi anche a rottami fusi (materiali di rifusione) che possiedano i requisiti materiali contemplati dalla nota 1, c) del capitolo 73».
paragrafo 10
L'ordinanza del Finanzgericht di Dusseldorf è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 30 aprile 1976.
paragrafo 11
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, il 2 luglio 1976 la Commissione delle Comunità europee ha presentato osservazioni scritte.
paragrafo 12
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale, senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 13
Tuttavia la Commissione è stata invitata a produrre il testo integrale del parere di classificazione del comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune del 20 ottobre 1970.
paragrafo 14
Con ordinanza 15 settembre 1976, la Corte, in applicazione dell'art. 95, § 1, del regolamento di procedura, ha disposto la rimessione della causa alla seconda sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
La Commissione delle Comunità europee rileva che la Corte, su richiesta del Finanzgericht di Dusseldorf, dovrebbe stabilire i criteri che consentono di delimitare le sottovoci tariffarie 73.02 G e 73.15 B I b) 1 aa); poiché la seconda sottovoce riguarda prodotti CECA, che rientrano nella tariffa CECA unificata, sorge il problema del se la competenza interpretativa della Corte non venga meno. Si potrebbe tuttavia ritenere che l'interpretazione della sottovoce 73.02 G, in relazione alla nota 1, c) del capitolo 73, che si orienti in base allo specifico oggetto della questione pregiudiziale, sia sufficiente a delimitare le due sottovoci di cui trattasi, senza dover procedere anche all'interpretazione autentica della sottovoce 73.15 B I b) 1 aa).
paragrafo 2
Circa il merito, si deve stabilire se il fatto che, per la casuale presenza di una percentuale di cobalto particolarmente alta nei materiali di base, in una partita fornita all'attrice si sia registrata una percentuale di cobalto superiore al 10 %, costituisca di per sé motivo sufficiente o necessario per modificare la posizione tariffaria e la classificazione della merce che non rientrerebbe nella sottovoce 73.15 B I b) 1 aa), ma nella sottovoce 73.02 G, oppure se la tariffa doganale comune preveda altri criteri che ostino a tale interpretazione.
paragrafo 3
Per risolvere il problema sottoposto, ci si dovrebbe anzitutto richiamare al tenore, alla finalità e alla nomenclatura della tariffa doganale comune. In secondo luogo, se necessario, si dovrebbe far riferimento alle note esplicative generali della Commissione relative alla tariffa doganale comune, ai pareri di classificazione del comitato della nomenclatura nonché alle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles: queste norme non sono direttamente vincolanti, ma costituiscono elementi molto importanti per l'interpretazione della tariffa doganale comune.
paragrafo 4
Il capitolo 73 (ghisa, ferro ad acciaio) della tariffa doganale comune enuncia una serie di criteri per la classificazione tariffaria di un prodotto: forma e taglio, stadio di trasformazione, tipo di fabbricazione, utilizzazione ed elementi costitutivi. Esso attribuisce particolare importanza alla composizione della merce; questa costituisce la base generale, cui si ricollegano le ulteriori suddivisioni e differenziazioni.
paragrafo 5
Allorché una voce tariffaria si richiama simultaneamente a più criteri per determinare la classificazione di un prodotto, tali criteri, come condizioni materiali di classificazione, hanno identico valore.
paragrafo 6
Alcuni criteri hanno però una funzione determinante se un prodotto non rientra in alcuna delle voci della tariffa doganale comune. In questo caso, la norma generale n. 4 stabilisce che i prodotti vanno classificati nella voce che comprende gli articoli più simili e la determinazione di tale analogia implica una valutazione in funzione dei criteri di classificazione fondamentali.
paragrafo 7
La merce importata dalla Luma, che ha fatto registrare percentuali di tungsteno e di cobalto che rientrano nei limiti normali, non avrebbe potuto venir classificata direttamente sotto una voce della tariffa doganale comune: essa non rispondeva al complesso dei criteri di alcuna delle voci che potevano essere prese in considerazione. Questo rilievo ha indotto il comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune a proporre, mediante il parere di classificazione del 20 ottobre 1970, una classificazione nella sottovoce 73.15 B I b) 1 aa) in considerazione del fatto che merci di tale voce erano «le più affini».
paragrafo 8
Tale parere varrebbe però solo per i prodotti i cui criteri determinanti, sotto il profilo della classificazione tariffaria, corrispondono ai criteri dei prodotti per i quali è stato emesso. In caso di differenze, anche relativamente ad un solo criterio, si dovrebbe riesaminare se vi sono voci che si attagliano perfettamente al prodotto. Solo se nessuna voce viene reperita si può ricorrere alla regola n. 4, restando fermo che, anche in questo caso, la ricerca di una voce in cui rientrano prodotti analoghi deve tener conto del «nuovo» criterio. Nella fattispecie è escluso che si ricorra automaticamente al parere di classificazione del 20 ottobre 1970.
paragrafo 9
Sotto l'aspetto della classificazione vi era una grande differenza tra prodotti con percentuale di cobalto inferiore al 10 % e quelli con percentuale superiore: un prodotto con percentuale di cobalto superiore al 10 % risponde ad un criterio specifico della nota 1, c) del capitolo 73 — in relazione alla nota 1, d) — e presenta quegli elementi costitutivi che consentono di classificarlo come ferro-lega «binaria» sotto la voce 73.02 (ferro-leghe).
paragrafo 10
Onde poter essere classificato sotto la voce 73.02, il prodotto dovrebbe inoltre essere un prodotto ferroso greggio di fonderia, in pratica inutilizzabile per la laminazione o per la fucinazione ed essere una composizione principalmente usata in siderurgia.
paragrafo 11
I «prodotti ferrosi greggi di fonderia» sono prodotti fusi e poi colati secondo forme determinate, ed hanno raggiunto un primo stadio di trasformazione, ma non ancora quello definitivo, estemamente hanno aspetto grezzo, ancora primitivo (lingotti, placche) a superficie irregolare e rugosa. Le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles e le note esplicative della tariffa doganale comune sono conformi al tenore, allo scopo e alla nomenclatura della tariffa doganale comune: esse accolgono, come criterio generale, per le ferro-leghe, la presenza «di quantità maggiori di elementi di lega» o di «percentuali massime per gli elementi di lega non ferrosi». Nella fattispecie, un'interpretazione corretta della voce 73.02, in rapporto alla nota 1, c) del capitolo 73, è fornita dalle note esplicative della tariffa doganale comune; vi si precisa che «gli scarti della siderurgia, rifusi e colati grossolanamente in lingotti che hanno la composizione di una ferro-lega e sono utilizzati come prodotti additivi nella fabbricazione degli acciai speciali, vanno classificati nelle sottovoci del gruppo 73.02, a seconda del tipo» o che il rottame, gli scarti o i cascami rifusi o colati in lingotti «vanno considerati» come ferro-leghe o lingotti e «vengono classificati nelle varie sottovoci del gruppo 73.02 o nelle sottovoci del gruppo 73.06 B, 73.15 A I b) 1 o 73.15 B I b) 1 aa), a seconda della loro composizione». L'espressione «vanno classificati» indica che tali prodotti, considerati come ferro-leghe ai sensi della tariffa doganale comune, vanno classificati sotto la stessa voce delle ferro-leghe; non si è affatto inteso contrapporle alle «vere» ferro-leghe.
paragrafo 12
Dal punto di vista tecnico-scientifico, la definizione della ferro-lega è molto diversa da quella accolta dalla tariffa doganale comune; il punto di vista tariffario e quello tecnico non coincidono. I criteri di classificazione tariffaria contemplati dalle sottovoci e dalle note della tariffa doganale comune hanno lo scopo di consentire di determinare validamente, mediante criteri il più possibile oggettivi, sotto quale voce e opportuno classificare una merce al momento dello sdoganamento. A questo proposito poco conta, sotto l'aspetto tariffario, sapere quali sono i materiali e quali sono i procedimenti speciali impiegati per la fabbricazione di placche d'acciaio, se la merce stessa presenta le caratteristiche oggettive che costituiscono la condizione necessaria e sufficiente per classificarla sotto la voce 73.02.
paragrafo 13
Circa le due altre caratteristiche (merce praticamente inutilizzabile per la laminazione o per la fucinatura e che costituisce principalmente una composizione utilizzata in siderurgia), nella fattispecie basterà constatare che, a detta dell'attrice nel procedimento di merito, i prodotti in questione sono realmente impiegati come composizioni utilizzabili in siderurgia.
paragrafo 14
La questione sottoposta dal Finanzgericht di Dusseldorf andrebbe quindi risolta come segue:
paragrafo 15
I salmoni derivanti dalla rifusione del rottame, di scarti e di cascami di ferro, praticamente inutilizzabili per la laminazione e per la fucinazione, che costituiscono composizioni utilizzate in siderurgia e che contengono uno o più elementi di lega, contemplati nella nota 1, c) del capitolo 73 della tariffa doganale comune, nella proporzione indicata da detta nota, vanno classificati come ferro-leghe sotto la voce 73.02.

SENTENZA › In fatto › III - Procedimento orale

paragrafo 1
La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Manfred Beschel, ha presentato le proprie osservazioni orali all'udienza del 27 ottobre 1976.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 1o dicembre 1976.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 9 aprile 1976, pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 aprile successivo, il Finanzgericht di Dusseldorf ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione relativa all'interpretazione della voce 73.02 della tariffa doganale comune «ferro-leghe» onde delimitarla in relazione alla voce 73.15-B-I-b-1-aa)«cascami lingottati» di acciai legati (voce contemplata dal trattato CECA).
punto 2
Dai dati forniti dal giudice a quo risulta che l'attrice da anni importa dal Regno Unito rottame rifuso contenente tungsteno, in forma di «salmoni» con una percentuale di tungsteno del 30 % circa e di cobalto variante dal 5 al 10 %. Dopo varie incertezze sulla classificazione, con un parere tariffario del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, adottato il 20 ottobre 1970 conformemente all'art. 2 del regolamento CEE n. 97/69 del 16 gennaio 1969 (GU n. L 14, pag. 1) il prodotto è stato incluso, in virtù della quarta regola generale per l'interpretazione della nomenclatura, di cui al titolo I, A delle disposizioni preliminari della tariffa, nella voce 73.15-B-I-b-1-aa), perché analogo ai cascami lingottati di cui a detta voce.
punto 3
Il 23 marzo 1972 l'attrice sdoganava una partita di rottame rifuso contenente tungsteno, che l'ufficio doganale, senza effettuare ispezioni, classificava sotto la voce 73.15-B-I-b-1-aa), esente da dazio. Da un'analisi successiva risultava che, oltre al 30 % di tungsteno, la percentuale di cobalto era superiore al 10 %. L'amministrazione, con atto di modifica, classificava allora il prodotto sotto la voce 73.02-G«ferro-leghe», gravato di un dazio del 7 %, ingiungendo all'importatore di versare l'importo corrispondente. In risposta al reclamo dell'importatore, l'ufficio principale della dogana di Duisburg, convenuto, confermava tale classificazione.
punto 4
A sostegno della sua domanda, l'attrice nella causa principale assume che le ferro-leghe di cui alla voce 73.02 si ottengono da metalli o minerali nuovi, mediante procedimenti tecnici che garantiscono la presenza di alcuni elementi di lega in quantità costanti, determinate con precisione, mentre il prodotto litigioso, ottenuto mediante fusione sommaria di scarti e rottami, ha una composizione molto irregolare; la presenza di una percentuale di cobalto superiore al 10 % nel prodotto analizzato è quindi un fatto del tutto fortuito. L'amministrazione convenuta, dal canto suo, sostiene l'atto impugnato richiamandosi alla nota 1 c) posta all'inizio del capitolo 73 della tariffa doganale comune, dalla quale si desumerebbe che la presenza di cobalto in percentuale superiore al 10 %, nella partita litigiosa, fa sì che la merce importata cada sotto la voce 73.02. In tal caso non sarebbe necessario ricorrere alla classificazione analogica come ha fatto il comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune nel suo parere del 20 ottobre 1970, in quanto tale criterio presuppone l'impossibilità di classificare il prodotto sotto una delle voci della tariffa doganale. Per risolvere il problema, il Finanzgericht ha sottoposto la seguente questione: «Se la tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che l'espressione “ferro-leghe” di cui alla voce 73.02 della suddetta tariffa si riferisce, tenuto conto della nota 1, c) del capitolo 73, ai soli prodotti ricavati in quanto tali da metalli nuovi o da minerali metalliferi e che, in vista della loro utilizzazione nella fabbricazione dell'acciaio, appaiono caratterizzati da percentuali fisse e costanti di diversi elementi di lega, oppure nel senso che essa può riferirsi anche a rottami fusi (materiali di rifusione) che possiedano i requisiti materiali contemplati dalla nota 1, c) del capitolo 73.»
punto 5
La voce 73.02 contiene la sola indicazione «ferro-leghe», seguita da sei sottovoci che designano leghe di composizione determinata (A-F), cui si aggiunge una sottovoce G che reca la menzione «altre». Le note poste all'inizio del capitolo 73, che hanno la stessa autorità giuridica delle voci della tariffa precisano, al n. 1, c), la nozione di ferro-leghe come segue: «i prodotti ferrosi greggi di fonderia … non suscettibili, praticamente, né di laminazione né di fucinazione, costituiti di composizioni che si adoperano in siderurgia e che contengono, in peso, isolatamente o complessivamente: più di 8 % di silicio, più di 30 % di manganese, più di 30 % di cromo, più di 40 % di tungsteno, più di 10 %, in totale, di altri elementi di lega …». Le «Note esplicative della tariffa doganale comune delle Comunità europee» pubblicate dalla Commissione precisano, quanto alla voce 73.02, che «i cascami siderurgici rifusi e colati grossolanamente in lingotti (detti cascami lingottati) aventi la composizione di una ferro-lega e che sono usati come prodotti di addizione nella fabbricazione degli acciai speciali, sono da classificare nelle sottovoci della voce 73.02, secondo la specie». Nelle spiegazioni relative alla voce 73.03, riguardanti il rottame, le note esplicative precisano che il rottame, gli scarti e i cascami rifusi e colati grossolanamente in lingotti, detti cascami lingottati, vanno considerati, per l'applicazione della tariffa, come ferro-leghe o come lingotti e sono quindi classificati nelle varie sottovoci o della voce 73.02 o delle voci 73.06 o 73.15«a seconda della composizione». Nelle spiegazioni circa la sottovoce 73.15, lo stesso documento precisa, quanto al n. B-I-b-1-aa), che «i cascami lingottati aventi la composizione di una ferro-lega … vanno classificati nelle sottovoci della voce 73.02, secondo la specie».
punto 6
È vero che la voce 73.02, considerata a sé stante, non consente di definire il senso da attribuire all'espressione «ferro-leghe»; tuttavia, la nota 1 c), posta all'inizio del capitolo 73, mette in luce che, al di fuori di alcuni altri criteri — che nella fattispecie sono fuori discussione — la classificazione di un prodotto tra le ferro-leghe è determinata, oltre che da una minima percentuale di ferro, dalla presenza di alcuni metalli non ferrosi in quantità superiore alle aliquote stabilite nella nota. In particolare, la presenza di elementi di lega diversi da quelli espressamente menzionati (silicio, manganese, cromo e tungsteno) in una quantità superiore al 10 % in peso, implica che un prodotto come quello litigioso va classificato tra le ferro-leghe della voce 73.02. In piena armonia con questa concezione, le note esplicative della Commissione, citate più sopra, hanno posto in luce, onde fornire un aiuto nella delimitazione di voci tariffarie particolarmente affini per il loro oggetto e che possono perciò ingenerare confusione, il criterio della «composizione» dei prodotti che rientrano in una voce od in un'altra. D'altra parte, i criteri di classificazione accolti dalla nota 1 c) non tengono conto di fattori che possono eventualmente servire a definire la nozione di ferro-leghe sotto il profilo tecnico o commerciale, come il fatto che le leghe siano prodotte con metalli o minerali nuovi e che presentino una composizione costante, determinata con precisione.
punto 7
Pur se talvolta la tariffa doganale fa riferimento a procedimenti di fabbricazione o alla destinazione dei prodotti, in genere e di preferenza, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, essa fa appello ai criteri di classificazione fondati sulle caratteristiche e sulle proprietà oggettive dei prodotti, che possano venir verificate al momento dello sdoganamento. Il criterio fondato sulla percentuale di metalli non ferrosi dei prodotti siderurgici, che sta alla base dei criteri accolti dalla nota 1 c) posta all'inizio del capitolo 73, nella fattispecie svolge questa funzione, onde facilitare la classificazione dei prodotti nelle voci e sottovoci del capitolo in questione. Ne consegue che, se un prodotto può venir classificato sotto una determinata voce della tariffa, a causa della sua composizione, non vi è più motivo di classificarlo per analogia a norma della 4a regola generale per l'interpretazione della nomenclatura, giacché questo metodo di classificazióne, secondo la norma stessa, deve servire solo per le merci «non classificabili in nessuna altra voce della tariffa».
punto 8
Si deve dunque risolvere il quesito nel senso che la voce 73.02 della tariffa doganale comune comprende i «salmoni» di rottame fuso che presentano le caratteristiche fisiche elencate dalla nota 1 c) posta all'inizio del capitolo 73.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 9
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al Finanzgericht di Dusseldorf, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione), pronunziandosi sulla questione ad essa deferita dal Finanzgericht di Dusseldorf con ordinanza 9 aprile 1976, afferma per diritto: La voce 73.02 della tariffa doganale comune comprende pure il rottame rifuso (prodotti di rifusione) che presenta le caratteristiche fisiche elencate nella nota 1, c) posta all'inizio del capitolo 73 della tariffa doganale comune.

Firme

Pescatore Mackenzie Stuart Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 dicembre 1976. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della seconda sezione P. Pescatore

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