Sez. U, Sentenza n. 13969 del 26/07/2004 (Rv. 576457 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Completa eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti - Conclusioni conformi sul punto - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice. (Nella fattispecie, La S.C. ha escluso che si fosse verificata la cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di legittimità, in quanto il solo controricorrente aveva dedotto che l'avvenuto pagamento degli importi da lui richiesti al ricorrente aveva eliminato la posizione di contrasto tra le parti in causa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)