Sez. 3, Sentenza n. 11931 del 22/05/2006 (Rv. 589984 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Completa eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti - Conclusioni conformi sul punto - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso che si fosse verificata la cessazione della materia del contendere, posto che le conclusioni delle parti risultanti dalla sentenza impugnata erano assolutamente inconciliabili e la stessa Corte di merito aveva ritenuto di dovere decidere sul radicale contrasto tra le stesse parti in ordine al fatto essenziale in questione, la stipulazione o meno del contratto di transazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)