Sez. 1, Sentenza n. 18687 del 12/03/2001 Cc. (dep. 08/05/2001) Rv. 218825 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Richiesta priva di indicazione del luogo di futuro svolgimento della misura alternativa - Pronuncia di inammissibilità - Legittimità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È illegittima la declaratoria di inammissibilità di una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale sol perché priva dell'indicazione del luogo in cui la suddetta misura alternativa, in caso di accoglimento della medesima richiesta, dovrebbe avere attuazione. Tale ipotesi si distingue da quella in cui manchi addirittura l'indicazione del luogo di residenza del richiedente, cioè del luogo in cui questi dovrebbe essere materialmente ricercato per l'assunzione delle necessarie informazioni e per la notifica degli atti necessari allo svolgimento della procedura.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)