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Sez. 1, Sentenza n. 29344 del 13/06/2001 Cc. (dep. 19/07/2001) Rv. 219592 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Richiesta avanzata da persona irreperibile - Pronuncia di inammissibilità - Legittimità - Esclusione- Fondamento.
Stato
decisa il 2001-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219592-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale (artt. 47 e 47 <<bis>> ord. pen.), l'irreperibilità dell'istante, se può legittimare il rigetto della richiesta per motivi di merito (con riferimento ai contatti con il servizio sociale, all'adempimento delle prescrizioni ed al relativo controllo), non costituisce una ipotesi d'inammissibilità rilevabile <<de plano>>, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)