Sez. 1, Sentenza n. 18225 del 25/03/2014 Cc. (dep. 30/04/2014) Rv. 261994 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Condannato residente all'estero e privo di stabile rapporto con il territorio nazionale - Richiesta - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale di persona dichiaratamente residente all'estero e privo di stabili rapporti con il territorio nazionale, poiché la misura in questione presuppone accertamenti preventivi da parte dei servizi territoriali sulle prospettive di rieducazione del condannato e di garanzie dal pericolo di recidiva, nonché successivi continui controlli. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità adottata "de plano" a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione ad istanza presentata da soggetto che, sottoposto ad un programma di recupero presso una comunità per tossicodipendenti in altro Stato, non aveva indicato né la data di prossimo ritorno in Italia, né il termine finale del trattamento in corso all'estero).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Cod. Pen. art. 666 CORTE COST., Cod. Pen. art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)