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Sez. 1, Sentenza n. 11628 del 01/07/1985 Ud. (dep. 29/11/1985) Rv. 171259 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - QUANTITÀ DI PRINCIPIO ATTIVO ESTRAIBILE - IRRILEVANZA - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171259-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - QUANTITÀ DI PRINCIPIO ATTIVO ESTRAIBILE - IRRILEVANZA - RAGIONE.*

L'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante, da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti o psicotrope, costituisce un reato di pericolo astratto, per cui non ha Rilevanza l'accertamento in concreto della pericolosità della condotta. Ne consegue che la coltivazione de quo è vietata quale che sia la percentuale di principio attivo che la pianta è destinata ad assumere nelle condizioni ambientali italiane. (V mass n 162551).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)