Sez. 1, Sentenza n. 11628 del 01/07/1985 Ud. (dep. 29/11/1985) Rv. 171259 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - QUANTITÀ DI PRINCIPIO ATTIVO ESTRAIBILE - IRRILEVANZA - RAGIONE.*
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - QUANTITÀ DI PRINCIPIO ATTIVO ESTRAIBILE - IRRILEVANZA - RAGIONE.*
L'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante, da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti o psicotrope, costituisce un reato di pericolo astratto, per cui non ha Rilevanza l'accertamento in concreto della pericolosità della condotta. Ne consegue che la coltivazione de quo è vietata quale che sia la percentuale di principio attivo che la pianta è destinata ad assumere nelle condizioni ambientali italiane. (V mass n 162551).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)