Sez. 1, Sentenza n. 1195 del 13/12/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162551 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - PIANTE DI CANAPA INDIANA - OPERATIVITÀ DEL DIVIETO - ACCERTAMENTO DELLA QUANTITÀ DI TETRAIDROCANNABINOLO ESTRAIBILE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - PIANTE DI CANAPA INDIANA - OPERATIVITÀ DEL DIVIETO - ACCERTAMENTO DELLA QUANTITÀ DI TETRAIDROCANNABINOLO ESTRAIBILE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'art. 26 della legge n. 685/1975 ha inteso vietare la coltivazione della cannabis sativa idonea a produrre l'agente psicotropo; e ciò indipendentemente dalla quantità di tetraidrocannabinolo estraibile. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è ritenuto legittimo il diniego della rinnovazione del dibattimento volto ad accertare, attraverso una perizia farmacologica, la quantità di tetraidrocannabinolo estraibile dalle piante essiccate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520, Legge 22/12/1975 num. 685 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)