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Sez. L, Sentenza n. 5588 del 13/09/1986 (Rv. 448080 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PECUNIARI NON DI LAVORO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - MEZZI - FATTO NOTORIO E PRESUNZIONI SEMPLICI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448080-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PECUNIARI NON DI LAVORO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - MEZZI - FATTO NOTORIO E PRESUNZIONI SEMPLICI - RILEVANZA.*

In tema di crediti pecuniari non di lavoro, quali i crediti degli assicurati per prestazioni previdenziali, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore, pur potendo essere causa di danni maggiori di quelli sofferti con l'attribuzione degli interessi legali, non giustifica di per sè alcun risarcimento automatico (sotto il profilo del danno emergente) che possa essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta; in tal caso, mentre il creditore ha l'Onere, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. (la cui applicabilità non è esclusa dal regime della perequazione delle pensioni), di allegare e dimostrare, valendosi, senza alcuna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova, il pregiudizio patrimoniale specificamente risentito, il giudice può accertare tale specifica incidenza negativa sul patrimonio del creditore non tempestivamente soddisfatto ricorrendo sia al fatto notorio acquisito alla comune esperienza, sia ad elementi di presunzione semplici ricavabili dalle condizioni personali del creditore, eventualmente integrati da criteri equitativi. (V 2368/86, mass n 445493; (V 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)