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Sez. 1, Sentenza n. 2312 del 05/03/1987 (Rv. 451515 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - DANNO DA SVALUTAZIONE - IDENTIFICAZIONE CON IL FENOMENO INFLATTIVO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - MEZZI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'ENTITÀ DEL DANNO SUBITO DA UNA BANCA.*
Stato
decisa il 1987-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451515-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - DANNO DA SVALUTAZIONE - IDENTIFICAZIONE CON IL FENOMENO INFLATTIVO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - MEZZI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'ENTITÀ DEL DANNO SUBITO DA UNA BANCA.*

In caso di inadempimento di obbligazione pecuniaria il danno da svalutazione non si identifica con il fenomeno inflattivo, ma deve essere accertato in concreto. Incombe pertanto al creditore dimostrare, valendosi di presunzioni e di dati notori, acquisiti dalla comune esperienza e riferiti a categorie economiche socialmente significative di creditori, che il pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di limitare od evitare gli effetti economici depauperatori che l'inflazione produce per tutti i possessori di denaro. (nella fattispecie la Corte ha ritenuto provata l'entità del danno subito da una banca, per la mora debendi, adottando il criterio del normale impiego del denaro secondo i "tassi attivi" interbancari, e sulla base delle attestazioni relative, contenute nel bollettino della banca d'Italia e nel conto interbancario per le condizioni "tassi attivi" dell'associazione bancaria italiana). (Conf 5588/86, mass n 448080; (Conf 4334/86, mass n 447109; (Conf 2368/86, mass n 445493; (Conf 586/85, mass n 438301).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)