Sez. 3, Sentenza n. 47593 del 15/10/2024 Cc. (dep. 30/12/2024) Rv. 287275-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Elementi forniti dalla difesa ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. - Nozione - Indicazione - Argomentazioni difensive - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, rientrano nella nozione di "elementi forniti dalla difesa", da valutare nell'ordinanza genetica a pena di nullità ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., i soli dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, essendo escluse, invece, le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative, le diverse interpretazioni degli elementi indiziari e gli assunti defatigatori, che restano assorbiti nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della cautela.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. CBIS
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)