Sez. 4, Sentenza n. 29999 del 27/06/2006 Cc. (dep. 12/09/2006) Rv. 234820 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | "Elementi a favore" - Nozione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
In tema di misure cautelari, nella nozione di "elementi a favore", che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell'ordinanza, rientrano soltanto gli elementi di natura oggettiva e, di fatto, aventi natura concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non rientrano in tale nozione le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nell'apprezzamento complessivo operato dal giudice della libertà.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)