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Sez. 3, Sentenza n. 557 del 06/02/1978 (Rv. 389866 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - GIUDIZIO CIVILE TRA SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI A QUELLO PENALE - PROVE RACCOLTE IN QUEST'ULTIMO GIUDIZIO - VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389866-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - GIUDIZIO CIVILE TRA SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI A QUELLO PENALE - PROVE RACCOLTE IN QUEST'ULTIMO GIUDIZIO - VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*

L'art 28 cod proc pen, nel testo risultante dopo la declaratoria di parziale illegittimita pronunziata dalla Corte costituzionale con sentenza del 22 marzo 1971, n 55, non consente che i fatti materiali accertati nel giudizio penale abbiano efficacia vincolante nel giudizio civile con riguardo a soggetti rimasti estranei al primo, perche non posti in condizione di intervenirvi, ma non osta a che, in detta ipotesi, le prove acquisite sui medesimi fatti possano essere utilizzate dal giudice civile quale fonte di convincimento, purche mediante un autonomo esame e vaglio critico, che prescinda dalla valutazione fattane dal giudice penale. (nella specie, la prova della simulazione di un contratto era stata dedotta dall'autonoma valutazione degli elementi raccolti nel processo penale per bancarotta a carico dei convenuti). (Conf 4688/76, mass n 383432).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)