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Sez. 1, Sentenza n. 4688 del 20/12/1976 (Rv. 383432 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - GIUDIZIO CIVILE TRA SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI A QUELLO PENALE - PROVE RACCOLTE IN QUEST'ULTIMO GIUDIZIO - VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383432-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - GIUDIZIO CIVILE TRA SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI A QUELLO PENALE - PROVE RACCOLTE IN QUEST'ULTIMO GIUDIZIO - VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*

L'art 28 cod proc pen, nel testo risultante dopo la declaratoria di parziale illegittimita pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n 55 del 22 marzo 1971, non consente che i fatti materiali accertati nel giudizio penale abbiano efficacia vincolante nel giudizio civile, con riguardo a soggetti rimasti estranei al primo, perche non posti in condizione di intervenirvi, ma non osta a che, in detta ipotesi, le prove acquisite sui fatti medesimi possano essere utilizzate dal giudice civile, quale fonte, anche esclusiva, di convincimento, purche mediante un autonomo esame e vaglio critico, che prescinda dalla valutazione fattane dal giudice penale. (nella specie, trattavasi dell'utilizzazione da parte del giudice civile, in Sede di Azione di annullamento di un contratto per incapacita naturale, di una perizia medico-legale sulle condizioni mentali dell'attore, espletata in processo penale per il reato di circonvenzione in danno dell'attore medesimo). (V 2862/75, mass n 376894; (V 2728/75, mass n 376730).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)