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Sez. L, Sentenza n. 4662 del 10/08/1979 (Rv. 401204 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1979-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401204-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - VALORE PROBATORIO.*

Le prove raccolte, con le garanzie di legge, nel giudizio penale, quando l'accertamento dei fatti materiali ivi conseguiti non possa fare stato nel giudizio civile, possono ben costituire fonte, anche esclusiva, di convincimento del giudice civile, il cui autonomo apprezzamento circa la loro sufficienza e la superfluita di ulteriori indagini, non e soggetto, se correttamente motivato, a Sindacato in Sede di legittimita. (V 783/78, mass n 390116; (V 528/78, mass n 389866).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)