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Sez. 2, Sentenza n. 1392 del 11/02/1998 (Rv. 512480 - 01)

SUPERFICIE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Concessione "ad aedificandum" - Contenuto di diritto di superficie ex art. 952 cod. civ., Necessità - Esclusione - Natura di diritto personale nei soli confronti del concedente - Configurabilità - Interpretazione delle pattuizioni contrattuali in senso non reale ma meramente obbligatorio - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512480-01

SUPERFICIE - COSTITUZIONE - IN GENERE

La concessione "ad aedificandum", stante l'autonomia contrattuale delle parti, riconosciuta dall'art. 1322 cod. civ., non si concreta sempre e necessariamente in un diritto di superficie, ai sensi dell'art. 952 cod. civ., potendo in taluni casi assumere i caratteri e i contenuti di un diritto personale nei soli confronti del concedente, trovando la sua fonte in un contratto (atipico) con effetti meramente obbligatori non soggetto a rigori di forma o di pubblicità. Tuttavia al fine di poter interpretare in tal senso anziché in quello conforme allo schema tipico approntato dal legislatore la concreta pattuizione intervenuta fra le parti, occorre che emergano (e vengano indicati dal giudice di merito) i peculiari indici rivelatori di una simile configurazione giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)