Sez. 1, Sentenza n. 2627 del 07/02/2006 (Rv. 586154 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Concessione "ad aedificandum" , con previsione di destinazione dell'immobile, da costruire ad opera dei coniugi concessionari, ad abitazione familiare - Assegnazione giudiziale dell'abitazione in favore del coniuge affidatario di minori o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti - Effetti - Modificazione del titolo di godimento in capo al coniuge affidatario - Esclusione - Obbligo del concedente di consentire la continuazione del godimento - Affermazione - Portata - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
Una volta che le parti abbiano, nella loro autonomia, stipulato una concessione "ad aedificandum", costitutiva di un diritto personale di godimento a favore dei coniugi concessionari con previsione di destinazione dell'immobile ad abitazione familiare e con implicita determinazione della durata della concessione rapportata a tale uso, il successivo provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore del coniuge concessionario affidatario dei figli minorenni (o convivente con i figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa), emesso nel giudizio di separazione, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato, nel suo contenuto, dalla disciplina del titolo negoziale preesistente, con la conseguenza che i proprietari concedenti sono tenuti a consentire la continuazione del godimento per le esigenze abitative della famiglia, ove così sia stato previsto nel contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)