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Sez. 5, Sentenza n. 212 del 09/01/2009 (Rv. 606168 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Art. 25 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Definizione agevolata per i procedimenti in corso - Condizioni - Pendenza dell'impugnazione avverso l'atto d'irrogazione della sanzione - Necessità - Definitività della sanzione ed inizio della fase della riscossione - Inapplicabilità della norma.
Stato
decisa il 2009-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606168-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la possibilità di definizione agevolata prevista dall'art. 25 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i procedimenti in corso, è limitata alle violazioni per le quali, al momento di entrata in vigore dello "jus superveniens", sia ancora pendente l'impugnazione proposta avverso l'atto d'irrogazione della sanzione, mentre va esclusa quando il processo verbale e il relativo avviso di irrogazione siano divenuti definitivi (nella specie in difetto di impugnazione) e sia, quindi, iniziata la fase della riscossione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)