Sez. 5, Sentenza n. 18775 del 30/08/2006 (Rv. 593703 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Controversie concernenti unicamente l'impugnazione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa tributaria pendenti alla data del primo aprile 1998 - Principio del "favor rei" - Applicabilità retroattiva anche di ufficio in ogni stato e grado del processo - Conseguenze - "Ius superveniens" rappresentato dall'abrogazione della norma prevedente l'illecito - Applicabilità - Condizione - Procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione - Sentenza impugnata applicativa della norma sanzionatoria abrogata - Art. 384, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie relativa alla violazione dell'obbligo di presa in carico degli stampati fiscali previsto dall'art. 10 del d.m. 29 novembre 1978.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tutte le ipotesi in cui l'oggetto del giudizio sia costituito unicamente dall'impugnazione del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa tributaria, lo "ius superveniens", rappresentato dall'abrogazione della norma che prevedeva il relativo illecito, deve essere applicato, a partire dal primo aprile 1998 (data di entrata in vigore del principio del "favor rei" anche nel sistema sanzionatorio tributario e della sua applicabilità retroattiva, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo), all'unica condizione che il provvedimento impugnato non debba qualificarsi "definitivo". Ne consegue che, per quel che riguarda i procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione, qualora nella sentenza impugnata si sia fatta comunque applicazione della norma sanzionatoria abrogata si determina una fattispecie assimilabile a quella prefigurata dall'art. 384, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ., sicché la Corte, previo annullamento della sentenza impugnata, deve, decidendo nel merito, annullare anche il provvedimento che ha irrogato la sanzione in applicazione della norma abrogata (fattispecie relativa a violazione dell'obbligo di presa in carico degli stampati fiscali previsto dall'art. 10 del d.m. 29 novembre 1978, implicitamente abrogato dall'art. 3 del d.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, DM Finanze 29/11/1978 art. 10, DPR 05/10/2001 num. 404 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)