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Sez. 5, Sentenza n. 21330 del 03/10/2006 (Rv. 593263 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Artt. 3 e 25 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Disciplina transitoria - Principio del "favor rei" - Applicabilità ai procedimenti in corso - Conseguenze - Inapplicabilità di sanzioni previste da norme abrogate - Ripristino della sanzione in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997 - Reviviscenza - Esclusione - Fattispecie in tema di soprattassa per omessa denuncia della quantità e qualità delle acque reflue.
Stato
decisa il 2006-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593263-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il principio di retroattività della norma più favorevole al cittadino, introdotto dall'art. 3, comma secondo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, trova applicazione, in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 25, comma secondo, del medesimo d.lgs., anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, e comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste da norme abrogate successivamente alla contestazione della violazione, per le quali sia ancora pendente l'impugnazione proposta avverso l'atto d'irrogazione, ancorché la sanzione sia stata in seguito ripristinata da nuove disposizioni entrate in vigore anteriormente al d.lgs. n. 472 cit., non avendo queste ultime efficacia retroattiva, ai sensi della disciplina generale dettata dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in mancanza di un'espressa previsione di retroattività, e non risultando quindi idonee a richiamare in vita le norme sanzionatorie precedentemente abrogate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva accolto l'impugnazione proposta dal contribuente avverso l'atto d'irrogazione della soprattassa per omessa denuncia della quantità e qualità delle acque reflue, prevista dall'art. 17 ter della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, escludendo che tale sanzione, abrogata dall'art. 32 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, potesse rivivere per effetto dell'art. 2, comma 3 bis, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che aveva reintrodotto la sanzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 17 ter, Legge 23/04/1981 num. 153, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 36 art. 32, Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1981 num. 38 art. 3, Decreto Legge 17/03/1995 num. 79 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)