Sez. 1, Sentenza n. 3555 del 02/06/1981 (Rv. 414169 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - ATTI E CONTRATTI OCCORRENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA ALL'IGE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - ATTI E CONTRATTI OCCORRENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA ALL'IGE - ESCLUSIONE.*
I benefici fiscali concessi dall'art 8 primo comma della legge 24 luglio 1961 n 729, con riguardo agli Atti e contratti occorrenti all'attuazione delle opere stradali ed autostradali contemplate dalla legge stessa, non si riferiscono all'imposta generale sull'entrata, la quale trova presupposto in un pagamento, non in un atto o contratto, e, pertanto, e dovuta anche per le entrate inerenti alla esecuzione o gestione di quelle opere (nella specie, corrispettivi per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale), ove non ricorra alcuna delle tassative ipotesi di esenzione dall'IGE medesima previste dal quarto comma del citato articolo. (Conf 6161/78, mass n 395992; (Conf 3286/78, mass n 392715).*
Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)