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Sez. 1, Sentenza n. 6161 del 22/12/1978 (Rv. 395992 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA ALL'IGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395992-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA ALL'IGE - ESCLUSIONE.*

Il beneficio dell'esenzione fiscale previsto dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729, con riguardo agli "Atti e contratti" occorrenti per l'attuazione delle opere stradali ed autostradali contemplate dalla legge medesima, non si estendono all'IGE, atteso che l'oggetto di tale imposta non e un atto o contratto, ma un'entrata patrimoniale. (Conf 371/78, mass n 389671; (Conf 3040/76, mass n 381817).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)