Sez. 1, Sentenza n. 3286 del 03/07/1978 (Rv. 392715 - 01)
STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - ESECUZIONE E GESTIONE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - ENTRATE RELATIVE - ESENZIONE DALL'IGE - CONDIZIONI - IPOTESI EX ART 8, QUARTO COMMA DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - TASSATIVITA.*
STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - ESECUZIONE E GESTIONE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - ENTRATE RELATIVE - ESENZIONE DALL'IGE - CONDIZIONI - IPOTESI EX ART 8, QUARTO COMMA DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - TASSATIVITA.*
Le entrate inerenti all'esecuzione e gestione di opere stradali od autostradali, in attuazione della legge 24 luglio 1961 n 729, godono di esenzione dall'IGE solo nelle ipotesi tassativamente previste dal quarto comma dell'art 8 della legge medesima (forniture di energia elettrica, contributi statali, pedaggi od altri proventi di Esercizio di autostrade), atteso che la piu ampia esenzione da ogni tributo statale o locale, prevista in via generale dal primo comma della citata norma per "gli Atti e contratti occorrenti all'attuazione della legge stessa", non puo concernere un'imposta che ha come oggetto non un atto negoziale, ma un trasferimento di denaro o di mezzi sostitutivi del denaro, ancorche compiuto in esecuzione di un vincolo negoziale. (V 2927/77, mass n 386476; (V 3040/76, mass n 381817).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)