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Sez. 1, Sentenza n. 1167 del 17/01/2013 (Rv. 624672 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Contratto d'opera professionale - Stipulazione per iscritto da parte dell'organo rappresentativo dell'ente - Necessità "ad substantiam" - Accettazione da parte del professionista della delibera a contrarre - Idoneità - Esclusione - Stipula a distanza secondo l'"uso del commercio" - Inidoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624672-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE

In tema di contratti della P.A., il contratto d'opera professionale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, dall'organo rappresentativo dell'ente, non essendo sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno, che l'ente può revocare "ad nutum". In senso contrario, non rileva l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, richiamato per i Comuni dall'art. 87 del r.d. n. 383 del 1934, dove è previsto che il contratto con ditte commerciali possa concludersi a distanza, per mezzo di corrispondenza, trattandosi di norma in deroga, applicabile soltanto ai negozi in cui, per esigenze pratiche, la definizione del contenuto dell'accordo è rimessa all'"uso del commercio", tra i quali non rientra il conferimento di incarichi professionali, che postula, invece, la definizione formale dei vari aspetti del rapporto, anche per rendere possibili i controlli istituzionali dell'autorità tutoria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 87 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350 n. 13, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)