Sez. 1, Sentenza n. 21477 del 19/09/2013 (Rv. 627561 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Stipulazione - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Mancanza - Nullità - Subentro nel contratto in corso "per facta concludentia" - Inconfigurabilità.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE
Alla stregua di quanto sancito dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, che è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino costituendo remora ad arbitrii ed agevola l'espletamento della funzione di controllo, inconfigurabile, pertanto, rivelandosi la possibilità di subentro "per facta concludentia" in un contratto già in corso.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)