Sez. 1, Sentenza n. 15296 del 06/07/2007 (Rv. 600333 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Contratto d'opera professionale - Stipulazione - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Finalità e portata - Deliberazione autorizzativa dell'organo collegiale dell'ente pubblico - Rilevanza - Esclusione - Possibilità di stipula mediante atti separati - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE
In base agli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440 del 1923, il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A., pure se questa agisca "iure privatorum", deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. L'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti - quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ovvero una missiva con la quale l'organo legittimato a rappresentare l'ente ne abbia comunicato al professionista l'adozione - ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista, poiché non è ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall'organo che rappresenta l'ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali. Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (fattispecie relativa a contratto d'opera professionale stipulato da un Comune, al quale la S.C. ha ritenuto applicabili gli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923, in forza dell'art. 87, primo comma, T.U della legge comunale e provinciale di cui al r.d. 3 marzo 1934, n. 383, applicabile "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2230, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 87 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)