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Sez. 5, Sentenza n. 27494 del 30/12/2014 (Rv. 633672 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Costituzione in giudizio del ricorrente - Ricorso consegnato o spedito a mezzo posta - Deposito di copia nella segreteria della commissione tributaria adita - Conformità all'originale - Portata - Riferibilità al solo contenuto dell'atto e non alla procura.
Stato
decisa il 2014-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633672-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Nel processo tributario, la mancata conformità della copia del ricorso notificata alla controparte rispetto a quella depositata in cancelleria non ne determina l'inammissibilità se riguarda soltanto l'atto di conferimento della procura e non anche il contenuto dell'atto, atteso che le disposizioni processuali tributarie devono essere interpretate in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)