Sez. 5, Sentenza n. 27494 del 30/12/2014 (Rv. 633672 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Costituzione in giudizio del ricorrente - Ricorso consegnato o spedito a mezzo posta - Deposito di copia nella segreteria della commissione tributaria adita - Conformità all'originale - Portata - Riferibilità al solo contenuto dell'atto e non alla procura.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Nel processo tributario, la mancata conformità della copia del ricorso notificata alla controparte rispetto a quella depositata in cancelleria non ne determina l'inammissibilità se riguarda soltanto l'atto di conferimento della procura e non anche il contenuto dell'atto, atteso che le disposizioni processuali tributarie devono essere interpretate in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)