Sez. L, Sentenza n. 17464 del 18/11/2003 (Rv. 568263 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Annullamento giudiziale della nomina di direttore generale ASL - Conseguenze sul contratto stipulato tra il privato e l'ASL.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
L'annullamento, da parte del giudice amministrativo, dell'atto di nomina del direttore generale di un'Azienda unità sanitaria locale, facendo venire meno la possibilità di esercitare le funzioni e i poteri propri dell'organo, rende totalmente impossibile la prestazione d'opera che costituisce l'obbligazione fondamentale del contraente privato nel relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato tra il soggetto preventivamente nominato direttore generale (con delibera successivamente annullata) e l'ASL. Ne consegue che, per il combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 cod. civ., l'obbligazione del soggetto la cui prestazione è divenuta (per causa a lui non imputabile) impossibile, si estingue ed egli non può chiedere la relativa controprestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)