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Sez. 3, Sentenza n. 4 del 12/06/1981 Ud. (dep. 05/01/1982) Rv. 151446 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - TERMINE DEI LAVORI DI RIFINITURA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
Stato
decisa il 1981-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151446-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - TERMINE DEI LAVORI DI RIFINITURA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*

Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente e la permanenza cessa col totale esaurimento dell'attività illecita e, quindi, soltanto quando sono terminati i lavori di rifinitura, compresi anche quelli esterni, quali gli intonaci, gli infissi, muri di cinta e contenimento. (Conf mass n 144439).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1978 num. 10 art. 17 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)