diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3183 del 18/01/1984 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163580 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RIFINITURA - FATTISPECIE: PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163580-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RIFINITURA - FATTISPECIE: PRESCRIZIONE.*

Il reato di costruzione abusiva è reato permanente che cessa col totale esaurimento dell'attività illecita e, quindi, soltanto quando siano terminati i lavori di rifinitura, compresi quelli esterni, quali anche gli intonaci e gli infissi. (applicazione in tema di decorrenza del termine di prescrizione). (Conf mass n 112628; (Conf mass n 113311; (Conf mass n 129010; (Conf mass n 134250; (Conf mass n 142847; (Conf mass n 144439; (Conf mass n 147545; (Conf mass n 151446; (Conf mass n 153110; (Conf mass n 155632; (Conf mass n 155992; (Conf mass n 156883).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)