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Sez. 4, Sentenza n. 4460 del 12/12/2005 Ud. (dep. 03/02/2006) Rv. 233568 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Concordato in appello - Accordo delle parti sulla pena - Procedimento camerale - Nullità verificatesi nella procedura camerale - Ricorso per cassazione - Deducibilità.
Stato
decisa il 2005-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233568-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE

In tema di definizione concordata della pena in appello, l'esito della pronuncia camerale che recepisca l'accordo delle parti sulla determinazione dell'entità della pena, previa rinuncia agli altri motivi d'appello, non preclude la possibilità di dedurre, successivamente, con ricorso per cassazione questioni che riguardano nullità verificatesi nello stesso procedimento camerale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)