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Sez. 1, Sentenza n. 16965 del 29/01/2003 Ud. (dep. 10/04/2003) Rv. 224241 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Concordato in appello - Accordo della parti sulla determinazione dell'entità della pena, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello - Obbligo del giudice di motivare in ordine alle questioni rinunciate riguardanti nullità rilevabili d'ufficio e inutilizzabilità di elementi di prova - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224241-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE

In tema di concordato in appello, allorché le parti abbiano, ex art.599, comma 4, cod. proc. pen., patteggiato sulla determinazione dell'entità della pena, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, il giudice dell'appello non ha alcun obbligo di motivare in ordine alle questioni rinunciate riguardanti nullità rilevabili di ufficio e inutilizzabilità di elementi di prova, posto che i motivi con i quali esse sono state dedotte sono stati espressamente oggetto di rinuncia delle parti e, quindi, non essendogli più devoluti, non possono formare oggetto della relativa pronuncia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)