Sez. 6, Sentenza n. 16623 del 15/03/2005 Ud. (dep. 04/05/2005) Rv. 231463 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - motivi di ricorso - IN GENERE | Impugnazione della sentenza che definisce il concordato in appello - Questioni oggetto dei motivi rinunciati che siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - Deduzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - motivi di ricorso - IN GENERE
La procedura fondata sull'accordo tra le parti circa l'accoglimento totale o parziale dei motivi di appello, una volta intervenuta la sentenza che recepisce l'accordo, comporta che detta sentenza non possa essere impugnata, in sede di legittimità, con riguardo alle questioni concernenti i motivi oggetto di rinuncia, ad eccezione di quelle rilevabili in ogni stato e grado del procedimento (oltre che di quelle relative al giudizio di appello e all'eventuale applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)