Sez. 3, Sentenza n. 2780 del 03/09/1999 Cc. (dep. 13/10/1999) Rv. 214488 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Motivazione - Mero riferimento alla richiesta del PM - Sufficienza - Esclusione - Recepimento, valutazione ed assimilazione delle motivazioni poste dal PM a base della sua richiesta - Sufficienza - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni, l'obbligo di motivazione del provvedimento di autorizzazione o proroga non può ritenersi correttamente adempiuto dal giudice attraverso il semplice riferimento alla richiesta del PM; tuttavia, in presenza di una richiesta, proveniente dall'Organo dell'accusa, che appaia esaustiva ed ampiamente argomentata, non incorre nel vizio di motivazione il provvedimento del giudice che ne recepisca il contenuto, facendo emergere che esso è stato criticamente valutato ed assimilato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)