Sez. 2, Sentenza n. 494 del 01/12/2004 Cc. (dep. 14/01/2005) Rv. 230865 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - sequestro - riesame | Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Riesame - Cose soggette a confisca obbligatoria - Restituzione - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - sequestro - riesame
Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie, dacché l'art. 324 cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari, reali, stabilisce al comma settimo che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240, secondo comma, cod. pen., e tale norma è espressamente richiamata dall'art. 355, comma terzo, nuovo cod. proc. pen., in materia di sequestro probatorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 3, Cod. Pen. art. 240 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)