Sez. 3, Sentenza n. 3850 del 12/03/1997 Ud. (dep. 24/04/1997) Rv. 208204 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE | Violenza sessuale - Novazione legislativa cui all'art. 609 septies cod. pen. - Procedibilità di ufficio per reati commessi da pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) - Fatto perpetrato nell'esercizio delle funzioni - Necessità - Fattispecie: improcedibilità per mancanza di querela.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE
In tema di procedibilità di ufficio per reati sessuali da pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), l'art. 609 septies cod. pen. a differenza dell'abrogato art. 542 cod. pen., richiede che il fatto sia perpetrato nell'esercizio delle proprie funzioni. (In base a tale novazione legislativa, la Corte - rilevata la mancanza di querela - ha ritenuto improcedibile un reato sessuale commesso, vigente l'abrogata disciplina, da un sergente maggiore non nell'esercizio delle sue funzioni (perché in licenza) nei confronti di militari.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 septies com. 2 n. 3, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 542 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)