Sez. 6, Sentenza n. 9968 del 13/07/1999 Ud. (dep. 05/08/1999) Rv. 214183 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO | "Abolitio criminis" a seguito della legge 25.6.1999 n. 205 - Riqualificazione del fatto come ingiuria - Mancanza di querela - Improcedibilità.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO
Poiché l'art 18 della legge 25.giugno.1999 n. 205 ha abrogato, tra gli altri, il delitto di cui all'art 341 cod.pen., il comportamento di chi offenda l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale in sua presenza ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, va riqualificato come ingiuria (art. 594 cod.pen), con la conseguenza che, se, al momento della entrata in vigore della suddetta legge, il giudizio sia ancora in corso, va dichiarata la improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 345 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 345 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)