Sez. 3, Sentenza n. 34818 del 31/05/2007 Ud. (dep. 14/09/2007) Rv. 237195 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - PROCEDIBILITÀ A QUERELA | Casi nei quali si procede invece d'ufficio - Fatto commesso da pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni - Nozione di "esercizio delle proprie funzioni" - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - PROCEDIBILITÀ A QUERELA
La procedibilità d'ufficio dei reati sessuali nel caso previsto dall'art. 609 septies, comma quarto, n. 3, cod. pen. è stata stabilita in ragione dell'autorità connessa alle funzioni esercitate ed all'influenza, al vincolo, alla dipendenza, se non al condizionamento ed al timore che ne può derivare; il che non presuppone che l'abuso abbia necessariamente luogo durante l'espletamento delle funzioni demandate al pubblico ufficiale sotto l'aspetto strettamente tecnico-specialistico, ma soltanto che sussista una connessione anche generica di detto abuso con l'attività esercitata nei confronti di soggetti che siano con l'agente in rapporti di dipendenza (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso di violenza sessuale contestato come commesso dal direttore di un reparto di un'Azienda sanitaria locale nei confronti di due dipendenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)