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Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 05/04/1976 (Rv. 379868 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE AL PM - AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379868-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE AL PM - AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*

Poiche nei giudizi elettorali il PM assume la veste di parte necessaria, ove il ricorso di impugnazione in appello sia stato notificato alle parti interessate ma non anche al PM, e applicabile il principio secondo cui, in ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l'impugnazione e ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nei termini di legge soltanto ad alcune di esse, sempre che, in ottemperanza del provvedimento del giudice di appello e nel termine da esso fissato, sia eseguita la notificazione per integrazione del contraddittorio nei riguardi delle parti originariamente non citate. (Conf 1377/72, mass n 357879; (Conf 3011/71, mass n 354294; (V 2073/74, mass n 370366).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 bis CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)