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Sez. 1, Sentenza n. 4079 del 20/03/2003 (Rv. 561273 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO | Nullità - Presupposti e condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561273-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO

È nullo per (indeterminatezza e) indeterminabilità dell'oggetto il contratto di pegno su titoli (nella specie, costituito in favore di una banca) che si limiti ad indicare, del tutto genericamente, quale oggetto della garanzia reale, "i titoli ed i valori depositati o che verranno depositati sul conto/deposito a garanzia esistente presso la banca creditrice", così omettendo di indicare non solo gli elementi propri di ciascuno dei "titoli e valori", ma persino la relativa categoria di appartenenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2787 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)