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Sez. 1, Sentenza n. 5562 del 07/06/1999 (Rv. 527126 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO | Titoli al portatore - Indicazione nella scrittura privata costitutiva del pegno - Necessità - Contenuto e limiti.
Stato
decisa il 1999-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527126-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO

In tema di prelazione del creditore pignoratizio, il requisito della "sufficiente indicazione della cosa" nella scrittura costitutiva del pegno (art. 2787, terzo comma cod. civ.) mira essenzialmente ad evitare, a tutela degli interessi degli altri creditori, che la cosa medesima possa essere sostituita con altre di maggior valore, e deve, pertanto, ritenersi soddisfatto, nel caso di pegno di titoli di credito al portatore, dalla semplice menzione della natura del titolo e dell'ammontare del credito in esso incorporato, senza necessità di ulteriore specificazioni di tutti gli elementi occorrenti per l'esatta identificazione del documento, superflue rispetto all'interesse tutelato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2787 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)