Sez. 2, Sentenza n. 10606 del 09/10/1991 (Rv. 474164 - 01)
Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - In genere | Azione di reintegrazione prevista dall'art. 1168 cod. civ. - onere probatorio dell'attore che agisce quale possessore in senso proprio - Onere probatorio dell'attore che agisce quale detentore qualificato.
Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - In genere
Con riguardo all'azione di reintegrazione prevista dall'art. 1168 cod. civ., mentre da chi assuma di essere possessore in senso proprio l'eventuale titolo comprovante l'esistenza dello "jus possidendi" può essere allegato (ed utilizzato dal giudice) solo "ad colorandam possessionem", essendo l'attore tenuto a provare l'esistenza degli atti materiali integranti la situazione di fatto di cui si chiede il ripristino, il detentore qualificato del bene ha l'onere - e quindi il potere - di provare che la detenzione di cui chiede la tutela ha avuto origine da un rapporto contrattuale comportante di necessità la trasmissione della stessa detenzione e che tale rapporto preesisteva nel momento dello spoglio, senza essere per contro tenuto a dimostrare la validità ed efficacia del detto rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)